V, Reg. La Alan Kurdi è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena svolto a seguito del trasferimento sulla nave Raffaele Rubattino dei migranti presenti a bordo. 30.3.2017, n. 21631, CED 269955; Cass. Dopo i 40 recuperati dalla Alan Kurdi, altri 52 migranti sono stati salvati da una nave al largo della Libia: si tratta di 34 uomini, 16 donne e due bambini soccorsi da Open Arms. Invero, nella Convenzione SAR non è ravvisabile alcuna indicazione testuale dalla quale si possa evincere che lo Stato di primo contatto sia necessariamente, e nemmeno normalmente, lo stato di bandiera della nave, né una responsabilità principale di questo Stato per l’indicazione del porto di sbarco. La ong Sea Eye: «Il ministro dell’Interno umilia le persone». La nave dell’Ong tedesca avrebbe dunque cambiato rotta. posizione delle navi in tempo reale - il traffico marittimo... nave passeggeri - ... nave da carico - ... nave cisterna / petroliera - ... nave ad alta velocità -... rimorchiatore/pilotina - ... barca a vela / yacht - ... nave da pesca aggiornamento automatico ogni 600 sec. L’argomento appare fondato su un’interpretazione del concetto di “informazione” (cioè del presupposto che fa scattare l’obbligo di assistenza ai sensi del Ch. Il decreto firmato da Borrelli prevede che a occuparsi della quarantena dei migranti siano la Protezione Civile con la collaborazione della Guardia Costiera e della Croce Rossa. Cass. Evacuata una ragazza di 24 anni che aveva perso conoscenza a bordo della nave della Ong tedesca Sea Eye. Cinque dei 13 migranti salvati dalla Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Cosa succederebbe se sparissero tutti i virus? Settimo giorno in acque internazionali per profughi … Naufragato con le persone a bordo. › La nave Aita Mari, Orlando: "Stessa soluzione di Alan Kurdi" MIGRANTI La nave Aita Mari, Orlando: "Stessa soluzione di Alan Kurdi" 18 Aprile 2020. I 133 migranti salvati, di cui 125 sono ancora a bordo, verranno sbarcati. ... trattandosi di nave battente bandiera tedesca. Editore ASSOCIAZIONE "PROGETTO GIUSTIZIA PENALE" - C.F. Tale disciplina, infatti, filtra nelle fattispecie penali di cui agli artt. 1.3.2. e 2.1.10); iii) a fronte delle resistenze talvolta emerse nella prassi da parte di taluni Stati a concedere un POS, nel 2004 con le Risoluzioni MSC 153(78) e 155(78) il Maritime Safety Committee ha emendato rispettivamente le Convenzioni SOLAS e SAR al fine di definire con maggiore precisione l’obbligo di tutti gli Stati coinvolti di cooperare per garantire lo sbarco delle persone il più presto possibile, sollevando così in tempi ragionevoli i comandanti intervenuti dai relativi obblighi di prestare assistenza ai naufraghi; ai sensi di entrambe le Convenzioni la responsabilità principale di tale coordinamento volto all’identificazione del luogo di sbarco cade sullo Stato competente per la zona SAR in cui è stata data assistenza (par. ), abuso d’ufficio (art. 1 Conv. attraverso elementi normativi quali, rispettivamente, il carattere “indebito” del rifiuto dell’atto d’ufficio e la “violazione di norme di legge o di regolamento” dell’abuso d’ufficio; sicché l’assenza nel caso concreto di tali profili di illeceità speciale si riflette automaticamente sull’insussistenza del fatto tipico. 5 Decks. Ciò sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva ministeriale SOP 0019\15, adottata in attuazione degli obblighi sovranazionali che prescrivono agli Stati di dotarsi di piani operativi per la conduzione delle operazioni di soccorso[3], recante le procedure per l’individuazione del POS nell’ambito delle “operazioni SAR connesse all’emergenza flussi migratori in mare”. Nel pomeriggio del 4 aprile, tuttavia, il comandante notificava agli stessi destinatari l’ingresso nella zona SAR italiana, nonché l’intenzione, alla luce delle condizioni meteo in via di peggioramento, di attraccare a Lampedusa, chiedendo a tal fine l’assegnazione di un porto. Nel frattempo, la Alan Kurdi inviava una nuova email agli stessi destinatari informando di avere concluso le operazioni di soccorso e chiedendo a Tripoli l’indicazione di un POS. La richiesta veniva inoltrata al Ministero dell’Interno (ed agli altri Ministeri competenti), che in risposta inviava a MRCC Roma una direttiva ai sensi dell’art. La nave Alan Kurdi prova ad andare a cercarli nell'ultima posizione comunicata. Una volta chiarito che la normativa internazionale pertinente, non lascia “privi di regolamentazione” i soccorsi attuati senza il coordinamento o l’assunzione formale di responsabilità ab inizio di un MRCC, sembra criticabile anche l’affermazione secondo cui la disciplina vigente sarebbe inadeguata in ragione del suo essere «costruita su un modello diverso da quello che si verifica nella prassi, basato sull’intervento diretto, con proprie navi, degli Stati costieri limitrofi ai luoghi in cui si verificano gli eventi SAR». 328 e 323 c.p. Voi siete andati avanti lo stesso. È di tutta evidenza, infatti, che alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto internazionale non corrisponde automaticamente la responsabilità penale dell’organo che abbia adottato il comportamento lesivo, quest’ultima dipendendo dalla sussistenza dei presupposti stabiliti da una fattispecie incriminatrice. Tuttavia – anche prescindendo dalla questione, tutt’altro che pacifica in giurisprudenza, se davvero l’esistenza di un’oggettiva situazione di pericolo per i beni giuridici “finali” indicati dalla norma incriminatrice (tra cui appunto “igiene e sanità”) costituisca presupposto indefettibile della condotta tipica, oppure se quest’ultima si risolva in un’offesa al corretto svolgimento della funzione pubblica (ancorché limitatamente ai settori indicati ed agli atti indifferibili)[8] – le argomentazioni addotte dalla Procura per negare la sussistenza di tale pericolo non appaiono convincenti: la circostanza che il comandante non avesse chiesto l’ausilio del team medico messo a disposizione dalle autorità dimostra forse che non era già in atto un’emergenza sanitaria, non che non vi fosse il pericolo di sviluppi in tal senso; la circostanza che «nemmeno successivamente [fosse] emersa alcuna situazione di particolare allarme sanitario» è evidentemente priva di rilievo nella prospettiva di un giudizio ex ante, quale appunto quello relativo al pericolo; ancora, la circostanza che le madri dei bambini in difficoltà avessero rinunciato a scendere perché il permesso non era stato esteso anche ai padri, semmai dimostra che il pericolo esisteva e che avrebbe dovuto essere fronteggiato con misure diverse (tenendo conto, tra l’altro, della rilevanza dei legami famigliari ex art. Giovedì pomeriggio, “Alan Kurdi” ha lasciato il porto di Palma di Maiorca.Il capitano originario di Amburgo, Werner Czerwinski (59 anni) guida la nave nella sua terza missione di salvataggio di migranti nel Mediterraneo. Search for popular ships globally. Find locations of ports and ships using the near Real Time ships map. Sostiene allora il collegio che, «seguendo alla lettera il dettato della convenzione», in questi casi lo Stato di “primo contatto” (come tale competente per il coordinamento e l’assegnazione del POS) coinciderebbe necessariamente con lo stato di bandiera della nave che ha provveduto al salvataggio. Nel Mediterraneo centrale c’è una sola nave umanitaria e da diverse ore è alla ricerca di un porto sicuro. Come visto, infatti, i giudici romani hanno affermato che l’attribuzione allo Stato di bandiera della responsabilità di indicare il porto di sbarco, benché astrattamente in linea con il tenore testuale della Convenzione SAR, non appare sostenibile allorquando – come appunto nel caso di specie – lo Stato di bandiera si trovi a grande distanza rispetto al luogo dell’evento e non sia pertanto in grado di offrire una soluzione compatibile con la necessità di un (ragionevolmente) celere sbarco. La nave Alan Kurdi proprietà della ONG tedesca Sea Eye sta viaggiando verso Malta dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta del capitano della nave di approdare a Lampedusa. nav.). 3.12.2009, n. 46512; Cass. Altrettanto infondata è l’ipotesi, sottesa al ragionamento del Tribunale, secondo cui le Convenzioni SAR e SOLAS sarebbero inidonee a regolare i soccorsi di migranti in mare in un’epoca di flusso massiccio di persone. 4 Shiptour. 2.1.10; Conv. 33, Cap. Nel caso ad origine della pronuncia in commento, il comandante della nave, lasciato ad una autonoma gestione dell’evento in assenza di indicazioni da parte di tutte le autorità idealmente competenti, si era diretto verso Lampedusa, giudicando l’isola italiana il luogo maggiormente idoneo allo sbarco. S. Zirulia, Soccorsi in mare e porti sicuri: pubblicate le raccomandazioni del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, in Dir. Con decreto del 21 novembre 2019 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti del Ministro dell’Interno pro tempore (carica all’epoca ricoperta dal sen. Matteo Salvini) e del suo Capo di Gabinetto, in relazione ai reati di omissione (rectius rifiuto) di atti d’ufficio (art. nav., il collegio si addentra nell’esame della ben più complessa questione relativa alla configurabilità delle fattispecie ex artt. Da quanto illustrato – conclude il collegio – consegue la conclusione sopra anticipata: «l’assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda che ci occupa non consente di individuare, con riferimento all’ipotizzato, indebito rifiuto di indicazione del POS, precisi obblighi di legge violati dagli indagati e, di conseguenza, di ricondurre i loro comportamenti a fattispecie di penale rilevanza sotto il paradigma dei delitti p. e p. dagli artt. 3. Il decreto della Protezione Civile di domenica non fa riferimento alla successiva collocazione dei migranti. Stati costieri. 328 c.p. Ora, il sistema convenzionale è molto meno lacunoso di quanto il Tribunale sembri credere, e non è affatto vero che nel caso in cui «il soccorso sia attuato in autonomia dal comandante senza alcun coordinamento con i centri di soccorso di Stati limitrofi […] la fase successiva di completamento della fase di soccorso (ovvero il raggiungimento del POS) resterà priva di idonea regolamentazione». Quest’ultima, nella notte tra il 3 e il 4 aprile, entrava in SAR maltese, comunicando la nuova posizione alle autorità di La Valletta oltre che a quelle italiane e tedesche. 205-246). 33 par. Salvini, archiviata indagine Alan Kurdi. La Alan Kurdi aveva soccorso i migranti il 6 aprile a largo della Libia e da allora aveva chiesto di poter attraccare in un porto italiano o maltese, senza che i due paesi acconsentissero allo sbarco. [4] Per un approfondimento sulla questione della ripartizione delle responsabilità in relazione ai soccorsi si veda F. De Vittor e M. Starita, Distributing Responsibility between Shipmasters and the Different States Involved in SAR Disasters. SOLAS Ch. Infine, se è vero che la normativa appena citata non risolve in modo univoco, o in termini generali e astratti, la questione della competenza per l’assegnazione del porto di sbarco, è possibile che un preciso obbligo in tal senso sia l’effetto delle circostanze del caso o sia determinato dall’applicazione di trattati sui diritti dell’uomo. Il tema della notizia dell’evento consente di confrontarsi con l’ultimo profilo critico del decreto di archiviazione, ravvisabile nel passaggio in cui si afferma che l’Italia non poteva definirsi “Stato di primo contatto” in quanto, a differenza della Libia, non era tra i destinatari delle email inizialmente inviate dal comandante di Alan Kurdi, bensì soltanto “in copia” alle stesse. 1-1). Innanzitutto, va rilevato che il meccanismo di cooperazione istituito con la Convenzione SAR si fonda sul presupposto che i comandanti delle navi (che hanno l’obbligo di prestare immediatamente soccorso in mare indipendentemente dal modo in cui siano venuti a conoscenza della situazione di pericolo e quindi anche senza che una richiesta di intervento sia avanzata da un MRCC: Ch. 2.1.1). I migranti della nave Alan Kurdi non sbarcano a Pozzallo. Alan Kurdi, nave Ong Sea Eye con 40 migranti vicina Lampedusa. Osserva il provvedimento in esame che «nel testo della Direttiva (paragrafo 2. 77-96. pic.twitter.com/3Gy6XSSNwk, — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) April 12, 2020. La nave Alan Kurdi ha ricevuto l’autorizzazione per ripararsi nella rada di Arbatax in Sardegna. ??? SOLAS; art. Nel caso dei migranti che arrivano fino alle coste italiane, ha spiegato Borrelli, saranno predisposte delle strutture per la quarantena sulla terraferma e si farà ricorso alle navi solo nel caso in cui non ci siano altre possibilità. Sono due i quesiti attorno ai quali ruota il ragionamento dei giudici: i) a quale autorità italiana, a fronte della richiesta del comandante della Alan Kurdi, spettasse il compito di indicare un POS; ii) se, alla luce delle circostanze del caso di specie, l’assegnazione del POS costituisse l’oggetto di un vero e proprio obbligo a carico dell’autorità competente. imm. 5-46. 6.5) e prevedono che le autorità inizialmente contattate mantengano il coordinamento dei soccorsi fino a quando l’MRCC competente, o un’altra autorità, non abbia assunto la responsabilità. Sul punto, con particolare riguardo all’eventuale sussistenza del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, si tornerà brevemente nel prosieguo. 323 e 328 c.p.». La posizione assunta dal collegio risulta, invero, più articolata. in Italian Yearbook of International Law, Volume XXVIII (2018), pp. Intanto ieri 12 aprile, giorno di Pasqua, la ONG Sea Watch ha detto che 250 persone si trovavano alla deriva su 4 gommoni. La Alan Kurdi è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena svolto a seguito del trasferimento sulla nave Raffaele Rubattino dei migranti presenti a bordo. Such phenomenon is indeed regulated by rules serving very different goals and belonging to different legal orders: suffice it to mention, on the one hand, the so-called SAR Convention and the 3.1.9; Conv. Laddove peraltro quest’ultimo si trovi, come nel caso di specie, a grande distanza dal luogo dell’evento, la disciplina appare lacunosa, «essendo evidente che rimettere l’indicazione di un POS ad uno Stato molto distante dal luogo SAR non consente una tutela efficace delle persone che, dopo aver rischiato la vita in mare, avrebbero diritto di raggiungere un luogo sicuro nel più breve tempo possibile». Muovendo da tale considerazione, i giudici hanno affermato che la normativa vigente appare lacunosa, perché non offre soluzioni univoche rispetto alle situazioni in cui tutti gli Stati costieri coinvolti si rifiutano di concedere un porto sicuro; e come tale è da considerarsi inidonea a fondare obblighi sufficientemente precisi al metro dei quali sindacare la legittimità dell’operato delle autorità competenti. Il 3 aprile ci hanno informato che anche Malta aveva preso analoga posizione». Il provvedimento, di fatto, permetterà all’Italia di accogliere i migranti soccorsi in mare nonostante un decreto interministeriale approvato la settimana scorsa avesse stabilito che i porti italiani non dovevano essere più considerati dei «porti sicuri» e non erano da considerare idonei allo sbarco di migranti soccorsi nel Mediterraneo. Voi siete andati avanti lo stesso. Dopo avere agevolmente scartato, sulla scorta delle motivazioni già ricordate, la sussistenza degli estremi del delitto ex art. Dopo la dura presa di posizione del Sindaco Ammatuna 2 Shipdata. Peraltro, a questo chiaro orientamento normativo corrispondono anche, in termini fattuali, i sistemi automatici di notifica via onde radio e satellitari delle comunicazioni di distress che sono ricevute dai centri di coordinamento dei soccorsi in ragione della distanza dall’evento, non prioritariamente quindi dallo Stato di bandiera. Secondo tale impostazione, in particolare, pur essendo la condotta di mancata assegnazione del POS illegittima, non erano ravvisabili profili di responsabilità penale né in capo agli indagati, per difetto di posizione di garanzia rispetto alla decisione di assegnazione di un POS; né in capo al personale titolare, invece, di tali obblighi giuridici (ossia i membri del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera), in ragione del difetto di altri elementi oggettivi e soggettivi delle menzionate fattispecie. La stessa Procura, invero, aveva adottato tale posizione nel passaggio della richiesta di archiviazione in cui aveva rilevato che «in assenza […] di un’assunzione formale di responsabilità da parte di uno degli RCC contattati, rimane in capo a tutti coloro che hanno avuto notizia dell’evento la responsabilità di porre in essere tutte le misure necessarie e, quindi, tutte le attività di ricerca e soccorso, e, nell’ambito di quest’ultimo, delle sottofasi di recupero e trasferimento in luogo sicuro». [2] Nella versione antecedente al c.d. si limitava a prevedere, per quanto rileva ai presenti fini, la facoltà del Ministro di emanare “le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli alla frontiera marittima” (comma 1-bis). è testualmente circoscritto alla condotta di chi, richiesto dall’autorità competente, ometta di cooperare al soccorso di imbarcazioni e persone in pericolo; situazione evidentemente diversa da quella venuta in oggetto nel caso in esame. Alan Kurdi, da sette giorni sulla nave i reietti del mondo. 11 della Legge Costituzionale n. 1 del 1989, nei casi di concorso di persone nel reato la competenza del collegio previsto dall’art. 2 CNUDM). Ai sensi della direttiva, la richiesta di POS deve essere presentata da MRCC Roma al Centro Nazionale di Coordinamento (NCC), il quale poi provvede ad inoltrarla al Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione del Ministero dell’Interno, competente al rilascio del POS secondo le indicazioni provenienti dallo stesso dicastero. 323 e 328 c.p., sulla base di un iter argomentativo significativamente diverso da quello seguito dal collegio giudicante. 741-774; per un ulteriore approfondimento, S. Trevisanut, The Principle of Non-Refoulement at Sea and the Effectiveness of Asylum Protection, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 12/2008, pp. Sarebbe assurdo pensare che la violazione dell’obbligo di assistenza da parte dello Stato che abbia ricevuto comunicazione della situazione di pericolo comporti automaticamente anche l’elusione dell’obbligo di cooperazione per la determinazione del porto di sbarco. 1113 cod. La nave Alan Kurdi ha ricevuto l’autorizzazione per ripararsi nella rada di Arbatax in Sardegna. Salvini contro Germania: “Ricatto del governo tedesco”. SAR Ch. 97792250157 I migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non possono invocare la legittima difesa: una decisione che mette in discussione il diritto al non refoulement, Migranti e detenzione amministrativa in tempo di Covid-19: i bollettini del garante dei detenuti pubblicati durante l’epidemia, Video del webinar: "I soccorsi in mare ai tempi del covid-19: riflessioni a partire dal caso Rackete", Le Sezioni unite escludono la retroattività del decreto Salvini in materia di protezione umanitaria, La Cassazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull’illegittimità dell’arresto di Carola Rackete, Caso "Alan Kurdi": il Tribunale dei Ministri archivia il procedimento nei confronti dell'ex Ministro Salvini e delle Autorità marittime. Ecco perché. ?Lasciati morire soli nel giorno di #Pasqua da un'Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono.250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni.Oggi avvistamenti @Frontex li riportano ancora in mare e uno capovolto. Fermo restando che questo tipo di conclusione richiederebbe ulteriori approfondimenti, anche in punto di fatto, all’evidenza estranei dallo scopo del presente contributo, ciò che emerge dagli atti della Procura e del Tribunale è che la condotta delle autorità italiane si è esaurita, in sostanza, nel respingere le richieste della Alan Kurdi, senza al contempo adoperarsi per individuare, di concerto con gli altri Stati costieri coinvolti, una soluzione improntata all’efficacia dei soccorsi.